Corte d'Appello di Roma – Azione revocatoria fallimentare: ritardi cronici e comunicazioni non rassicuranti fanno presumere la scientia decoctionis.

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Data di riferimento: 
21/02/2014

Corte d'Appello di Roma, 21 febbraio 2014 – Pres. Pandolfi, Rel. Bochicchio.

 

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Ritardi cronici – Comunicazioni non rassicuranti – Presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza.

 

Fallimento – Accoglimento dell'azione revocatoria – Pagamenti eseguiti da un soggetto nell'interesse del debitore a favore di terzi – Non sono inefficaci – Insussistenza dell'azione restitutoria.

 

I ritardi cronici nei pagamenti e le comunicazioni di contenuto obiettivamente non rassicurante, indipendentemente da eventuali promesse di adempimento, fanno ragionevolmente presumere che il creditore vada a verificare, sulla base delle normali informazioni commerciali e dei pubblici dati contabili di bilancio, la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore, provato peraltro dalla perdita di quasi due terzi del capitale sociale, dagli inadempimenti generalizzati, nonché dall'iscrizione di ipoteca giudiziale per un notevole importo (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

L'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal convenuto in revocatoria nell'interesse del debitore insolvente in favore di terzi: sicché, nei confronti di tali soggetti, non vi è alcuna azione restitutoria. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: