Tribunale di Vicenza – Concordato con riserva e problematiche inerenti il pagamento ai professionisti anteriore o contestuale alla procedura.
Tribunale di Vicenza 11 marzo 2013 - - Pres., est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Concordato in bianco – Crediti professionali – Pagamento anteriore all’apertura della procedura di concordato o durante il preconcordato – Inammissibilità e rilevanza ex art. 173 l.f.
Nel momento dell’apertura della procedura, e tanto meno prima che essa si sia aperta non è possibile valutare se l’opera prestata da un professionista sia stata effettivamente funzionale alla procedura ed anche utile per la massa, potendo in ipotesi risultare addirittura controproducente (come nel caso in cui sia stato ritardato oltremodo il ricorso alla procedura fallimentare nonostante il conclamato dissesto), cosicché va escluso che un professionista possa essere pagato d’iniziativa del debitore anteriormente all’apertura della procedura di concordato e tanto meno durante il preconcordato (e neppure con l’autorizzazione degli organi della procedura, che non potranno ancora valutare in quel momento le condizioni che giustificano il pagamento anticipato in sostanziale prededuzione);di conseguenza i professionisti che hanno concorso alla preparazione del concordato preventivo possano essere pagati soltanto dopo che il loro credito sia stato vagliato (sotto il duplice profilo della adeguatezza funzionale e della concreta utilità per la massa) dagli organi della procedura (C.G., G.D., Tribunale) nell’ambito della quale essi debbono essere pagati, plausibilmente, quindi, e salvo eccezioni, dopo l’omologazione del concordato, o dopo la verifica del passivo nella procedura fallimentare, risolvendosi ogni pagamento anteriore in un’arbitraria scelta dell’imprenditore, che può porsi in potenziale danno dei creditori e che potrebbe anche essere rilevante ai sensi dell’art. 173 l.f. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
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