Tribunale di Locri – Pagamento di debiti concordatari e revoca della procedura ex art. 173 l.f. – Presupposti.

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Data di riferimento: 
18/12/2013

Tribunale di Locri 18 dicembre 2013 - Pres. Elisabetta Palumbo - Est. Marta Pollicino.  

Concordato preventivo - Atti di frode – Pagamento di debiti maturati anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese - Insussistenza

L’esecuzione di pagamenti di debiti pregressi in mancanza di autorizzazione giudiziale non è equiparabile tout court, quanto agli effetti negativi sulla sorte della procedura concordataria a quella prevista per gli atti di straordinaria amministrazione; in particolare nell’ipotesi in cui sussistano rapporti giuridici pregressi instaurati dal proponente e ancora pendenti al momento della domanda, in quanto non compiutamente eseguiti, non può farsi applicazione indiscriminata né del principio di cristallizzazione della massa al momento della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, né della consequenziale distinzione tra crediti anteriori e crediti posteriori alla stessa. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]