Tribunale di Milano – Prova della natura artigiana del credito ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/06/2013

Tribunale di Milano, 14 giugno 2013 – Pres. Vitiello, Rel. Savignano.

Privilegio artigiano ex art. 2751 bis, n. 5 c.c. – Natura artigiana del credito – Legge quadro per l’artigianato (l. 443/1985) – Iscrizione all’albo delle imprese artigiane – Condizione necessaria ma non sufficiente – Verifica degli ulteriori requisiti – Necessità.

A seguito della modifica dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c. ad opera dell’art. 36, d.l. 5/2012, convertito in l. 35/2012, in forza del quale ad oggi godono del privilegio generale sui beni mobili i crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi riferimento alla legge quadro per l’artigianato, l. 443/1985, che costituisce la specifica normativa di settore, e non più all’art. 2083 c.c. Sulla scorta di tali disposizioni deve affermarsi, in via di principio, che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, quale si evince dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio, pur essendo condizione necessaria, non è sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell’attività svolta (e quindi del credito insinuato), essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all’epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell’impresa come artigiana. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Milano 14 giugno 2013.pdf2.03 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]