Corte di Cassazione - Inopponibilità del decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
31/01/2014

Cassazione civile  sez. I , 31.01.2014 n. 2112, pres. Salmè, rel D’Amato.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opponibilità del decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento - Esclusione.

 Spese esecutive – ammissibilità al passivo – liquidazione.

 Non é opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo munito del visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento e ciò anche se in data anteriore alla stessa dichiarazione era ormai decorso il termine per proporre opposizione; il giudicato, infatti, non si forma al momento del decorso dei termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo quando questa non sia stata proposta, ma solo al momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento, anche quando alla procedura non sia opponibile il titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione.Tali spese, ove non vi abbia provveduto il giudice dell'esecuzione, vanno liquidate dal giudice delegato.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Manlio Bianchini

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]