Corte d’Appello di Trieste – Controllo di legittimità da parte del giudice sul giudizio di fattibilità del concordato preventivo
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Trieste, 15 luglio 2013, n. 619 – Pres. Drigani, Rel. Caparelli.
Fallimento – Richiesta della dichiarazione di fallimento – Legittimazione del P.M. – Art. 7 L.F. – Procedimento penale – Interpretazione.
Fallimento – Presupposti – Stato di insolvenza – Definizione dei debiti e dei crediti dell’imprenditore.
Concordato preventivo – Controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità del piano – Dovere del giudice – Valutazione del merito della proposta – Esclusiva spettanza ai creditori.
Concordato preventivo – Controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità del piano – Fasi di ammissibilità, revoca, omologazione – Parametro unitario – Realizzabilità effettiva della causa concreta.
Con riferimento alla legittimazione del P.M. per la richiesta della dichiarazione di fallimento va rilevato che l’art. 7 L.F., nella parte in cui parla di “procedimento penale”, intende non solo l’insieme degli atti costituenti il vero e proprio processo penale, ma anche quelli precedenti che integrano il procedimento per le indagini preliminari. Inoltre, il termine “ovvero”, di cui al medesimo articolo, esclude che la richiesta del P.M. debba necessariamente essere accompagnata dalle altre ipotesi previste dalla norma. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d’impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all’epoca della dichiarazione di fallimento e ragionevolmente certe. Ne consegue che, quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale controllo escluso dall’attestazione del professionista. Rimane, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato si realizza facendo applicazione di un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione, in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, privo di contenuto fisso e predeterminabile, in quanto dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserito nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento dei creditori (sia pur ipoteticamente modesto e parziale), dall’altro. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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