Trib.di Roma - Concordato preventivo - Transazione fiscale - istituto distinto ed autonomo rispetto al concordato - conseguenze
Tribunale di Roma 27 gennaio 2009 - Est. La Malfa.
Concordato preventivo - Previsione di classi - Potere del tribunale di riqualificazione della proposta ai fini del voto - Sussistenza.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Istituto distinto ed autonomo rispetto al concordato -Esclusione - Conseguenze.
In sede di omologa del concordato preventivo, il tribunale può procedere, pur non modificandone il contenuto, ad una riqualificazione della proposta al fine di stabilire quali tra le classi nella stessa indicate abbiano diritto al voto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che, ai fini del voto, potesse essere considerata classe quella formata da creditori privilegiati per i quali era previsto il pagamento integrale ed ha altresì escluso dal voto altra classe formata da creditori erariali pagati al 60% in considerazione del fatto che tali creditori, per la restante parte del credito degradata a chirografo, andavano a formare altra classe; in tal modo, il Tribunale ha evitato che il loro voto venisse conteggiato in entrambe le classi) (fb)
L'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter legge fall. non si configura come un accordo transattivo distinto ed autonomo rispetto al concordato preventivo, tale da conferire all'erario un potere di veto sulla proposta. La norma in questione si limita infatti a prevedere esclusivamente una disciplina procedurale per consentire l'espressione del proprio voto agli uffici fiscali, i quali, al pari degli altri creditori, sono soggetti e vincolati all'esito delle votazioni ed all'eventuale omologazione del concordato. (fb)
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