Tribunale di Prato – Accertamento del credito: litisconsorzio necessario tra debitore in concordato preventivo e liquidatore giudiziale.

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Data di riferimento: 
08/11/2013

Tribunale di Prato, 8 novembre 2013 – Est. Brogi.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni – Ammissione del debitore – Azione di accertamento e condanna promossa dal creditore – Litisconsorzio necessario tra debitore e liquidatore giudiziale – Sentenza di omologazione del concordato posteriore all’azione – Integrazione del contraddittorio.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni – Azione di accertamento promossa dal debitore – Litisconsorzio necessario tra debitore e liquidatore giudiziale – Sussiste.

 

Nel caso di intervenuta ammissione dell’imprenditore-debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo domanda di mero accertamento del proprio diritto, ma anche domanda di condanna o altra domanda idonea del pari ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva del debitore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario: ciò in quanto a seguito dell’omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si determina, rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che rimane in capo all’imprenditore, e legittimazione all’adempimento, che compete, invece, al liquidatore.

Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni – nella quale si provvede alla nomina del liquidatore giudiziale – intervenga dopo che l’imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore: tale adempimento non è, tuttavia, necessario, nel caso in cui la sentenza di omologazione nomini come liquidatore il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

Il principio secondo il quale il debitore in concordato preventivo ed il liquidatore giudiziale sono litisconsorti necessari nel procedimento promosso dal creditore e diretto all’accertamento del credito e della sua graduazione trova applicazione anche laddove la relativa azione sia stata promossa non già dal creditore, bensì dal debitore medesimo: ciò in quanto tale accertamento è idoneo ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, che devono essere materialmente compiute dal commissario liquidatore.  (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata) 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]