Tribunale di Padova – Previsione del pagamento integrale dei debiti erariali per Iva e ritenute quale condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
30/05/2013

Tribunale di Padova, Sez. I Civile, decr., 30 maggio 2013, Pres. Rel. Santiello.

 Art. 182 ter, l. fall. – transazione fiscale - debiti erariali per Iva e ritenute – pagamento integrale – condizione di ammissibilità – concordato preventivo.

 Concordato preventivo - imposte erariali - falcidia dei crediti – indebita appropriazione – tutela non meritevole dell’imprenditore.

 Concordato preventivo - art. 182 ter, l. fall. – transazione fiscale – crediti tributari – riscossione.

 Chi intende presentare un piano concordatario deve necessariamente prevedere l’integrale pagamento dei debiti erariali per Iva e ritenute operate e non versate, costituendo tale integrale pagamento condizione di ammissibilità alla proposta concordataria, restando invece indifferente se a ciò si provveda con beni facenti parte del patrimonio del debitore o con finanza esterna. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 Il mancato pagamento dell’Iva o delle ritenute comporta un’indebita appropriazione da parte dell’imprenditore di risorse proprie dell’erario nel momento in cui le stesse, verificatosi il presupposto impositivo, avrebbero dovuto essere tempestivamente riversate. Non è meritevole di tutela l’imprenditore che, essendosi consapevolmente appropriato di somme che avrebbe dovuto versare come imposte erariali, intenda invece falcidiare detti crediti nella stessa misura in cui ciò sarebbe avvenuto secondo la disciplina di diritto comune. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 La ratio dell’istituto della transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall. è quella di agevolare l’attività di riscossione dei crediti tributari in caso di crisi e di rischio di insolvenza dell’imprenditore. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata).

 In caso di incapienza del patrimonio del debitore a soddisfare tutti i crediti privilegiati, il concordato preventivo potrà ritenersi ammissibile ove sia previsto il rispetto di detti crediti nel rispetto della graduazione ordinaria nei soli limiti di capienza dell’attivo, con degradazione a chirografo della parte eccedente, il pagamento integrale del credito IVA e per ritenute con l’apporto di nuova finanza, il pagamento di una quota non irrisoria dei crediti chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]