Tribunale di Nocera Inferiore - Concordato con riserva e procedimento per la dichiarazione di fallimento - Abuso dello strumento concordatario
Tribunale di Nocera Inferiore 21 novembre 2013 – Pres. Catello – Rel. Fucito
Istruttoria prefallimentare - Deposito di ricorso per concordato preventivo con riserva – Sospensione "impropria".
Presupposto per ricorso c.d. in bianco – Deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi - Conformità a quelli depositati per legge.
Concordato preventivo – Ipotesi di abuso del diritto .
Non esiste un diritto automatico alla sospensione dell'istruttoria pre-fallimentare per effetto del deposito del ricorso per concordato preventivo essendo inammissibile che la legge possa affidare al debitore la facoltà di incidere sul procedimento fallimentare e sul suo svolgimento. Esiste solo, laddove il ricorso per concordato in bianco sia ritenuto ammissibile, la possibilità di una sospensione "impropria" quale effetto della consequenzialità logica tra le due procedure.
Il ricorso c.d. in bianco difetta di un presupposto fondamentale, previsto dall'art. 161 VI comma a pena di inammissibilità, laddove i bilanci degli ultimi tre esercizi, da prodursi contestualmente, non corrispondano a quelli depositati per legge (nel caso di specie, a quelli depositati presso il Registro delle Imprese, trattandosi di società a responsabilità limitata tenuta obbligatoriamente a quella formalità).
Si configura una fattispecie di abuso dello strumento concordatario allorquando il debitore utilizza il concordato preventivo al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento e le conseguenze che ne derivano, anche e soprattutto dal punto di vista penale, abusando del diritto riconosciuto dalla legge di accedere allo strumento alternativo della crisi al fine di perseguire finalità diverse.
Allegato | Dimensione |
---|---|
nocera inferiore 21-11-2013.pdf | 233.28 KB |