Corte di Cassazione – Fallibilità delle società di capitali a partecipazione pubblica.
Cassazione civile, sez. I., 27 settembre 2013, n. 22209 – Pres. Rordorf, Rel. Cristiano.
Società a partecipazione pubblica - Soggetti privati - Autonomia tra ente pubblico e società.
Statuto imprenditore commerciale - Rileva la natura del soggetto - Non attività esercitata.
Fallimento - Società di capitali a partecipazione pubblica - Strumenti privatistici - Soggetti fallibili ex art. 1 l. fall. - Principio di uguaglianza - Tutela della concorrenza.
Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale: ed invero tra società ed ente pubblico sussiste un rapporto di assoluta autonomia, atteso che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo per mezzo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare tramite i componenti degli organi sociali di sua nomina. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo di attività esercitata, ma la natura del soggetto: in caso contrario, infatti, si giungerebbe alla conclusione che le società a capitale interamente privato cui sia affidata in concessione la gestione di un servizio pubblico ritenuto essenziale sarebbero esentate dal fallimento (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Le società di capitali che esercitano attività volte a perseguire l’interesse pubblico attraverso strumenti privatistici si assumono i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che entrano in rapporto con esse ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
(Vedi anche Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, in http://www.unijuris.it/node/2165)
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