Tribunale di Padova – Pagamento dei crediti anteriori al concordato preventivo, in particolare derivanti da lavoro subordinato.

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Data di riferimento: 
09/05/2013

Tribunale di Padova 09 maggio 2013 – Pres. Santinello – Est. Zambotto.

 Concordato preventivo – Pagamento di crediti anteriori – Esclusione.

 Dal coacervo delle norme che regolano gli effetti del concordato (in particolare dall'art.167 L.F. che con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione è volto a garantire un oculato utilizzo del patrimonio dell'imprenditore; dall'art.168 che nel porre il divieto di azioni esecutive implicitamente esclude che si possa addivenire ad  equivalenti spontanei adempimenti; dall'art 184 che impone che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, vietando così implicitamente che si possano effettuare pagamenti di debiti al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema; ed, a maggior ragione, dall'art.182 quinquies che, disciplinando in modo specifico i pagamenti dei crediti anteriori in ipotesi di concordato con continuità, dimostra di considerarli quali atti di straordinaria amministrazione che esigono non solo l'autorizzazione del tribunale ma anche una serie di requisiti da attestarsi da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) si desume che , dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria.

Nel caso specifico,  trattavasi anche di crediti di lavoro spettanti a dipendenti non trasferiti alla società affittuaria dell'azienda in relazione ai quali erano stati sottoscritti dei verbali di conciliazione che a parere del tribunale andavano integrati. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: