Tribunale di Catania – I crediti oggetto di contestazione giudiziale vanno inseriti nella proposta di concordato preventivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/11/2013

Tribunale di Catania, sez. fall., sent. 21 novembre 2013 n. 197 – Pres. Puglisi, Rel. Fichera.

 

Concordato preventivo – Crediti contestati in sede giudiziale – Necessaria indicazione nella proposta – Esigenza di informare i creditori.

 

Concordato preventivo – Comportamenti pregiudizievoli del debitore anteriori alla domanda – Revoca dell’ammissione.

 

Il debitore deve inserire nella proposta di concordato preventivo i crediti oggetto di contestazione giudiziale, anche qualora le liti promosse siano ritenute prive di fondamento. Tale adempimento, che è oggetto del controllo del Tribunale ai fini della regolarità della procedura, assolve all’esigenza fondamentale di informare il ceto creditorio: l’omissione del suddetto incombente può, infatti, sia pregiudicare gli interessi dei creditori che al momento della proposta non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti, sia alterare le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori, non consentendo a questi ultimi di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

I comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo, i quali abbiano valenza decettiva, e che siano quindi tali da pregiudicare il consenso informato dei creditori, possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato medesimo. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Catania 21 novembre 2013.pdf525.63 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]