Corte di Cassazione – Tutela del diritto di difesa del debitore nell’istruttoria prefallimentare.

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Data di riferimento: 
06/11/2013

Corte di Cassazione, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24968 – Pres. Rordorf, Rel. Cristiano.

 Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Abbreviazione dei termini ex art. 15, comma 5, L.F. – Presentazione di un’apposita istanza del creditore – Necessità – Esclusione.

 

Fallimento della società estinta – Art. 10 L.F. – Dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese – Fictio juris – Procedimento prosegue nei confronti della società.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Convocazione del debitore – Diritto di difesa –Necessità di convocazione per ogni successiva istanza di fallimento – Esclusione.

  

L’art. 15, comma 5, L.F., a differenza di quanto previsto dall’art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per i processi a cognizione ordinaria, non subordina alla presentazione di un’apposita istanza del creditore la valutazione da parte del presidente del tribunale della ricorrenza di particolari ragioni d’urgenza che giustifichino l’abbreviazione del termine di comparizione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, fa eccezione il disposto dell’art. 10 L.F., che prevede la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla predetta cancellazione. In tal caso, tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali successive fasi impugnatorie, continueranno a svolgersi – quale fictio juris – nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, nel procedimento camerale che precede la dichiarazione di fallimento, non occorre che il debitore, convocato una prima volta in camera di consiglio e posto in grado di svolgere le sue difese, sia nuovamente convocato e sentito in seguito ad ogni successiva istanza di fallimento presentata nei suoi confronti, non può ritenersi inciso dal fatto che l’attuale art. 6 L.F. prevede che la dichiarazione di fallimento possa intervenire solo ad istanza della parte privata o del P.M., poiché la sentenza dichiarativa è pur sempre unica e destinata a produrre effetti nei confronti dell’universalità dei creditori. Ne consegue che, una volta che il debitore sia stato posto in condizione di difendersi nei confronti della domanda di fallimento proveniente da uno dei creditori, il fatto che il fallimento venga poi dichiarato su istanza di un creditore diverso non lede il suo diritto di difesa, a meno che egli deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]