Tribunale di Terni - Concordato con riserva e conseguenze dell’omesso successivo deposito del piano in termini. Pronuncia di mera inammissibilità del concordato.
Tribunale di Terni, 08 novembre 2013 -Pres. Gerolamo Lanzellotto – Est. Paola Vella
Concordato preventivo con riserva – Omesso deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta entro il termine fissato – Assenza di istanze o richieste di fallimento – Inammissibilità della procedura – Riproposizione della domanda di concordato.
Il Tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta entro il termine fissato, deve convocare il debitore in camera di consiglio e, in mancanza di istanze o richieste di fallimento, dichiarare semplicemente "inammissibile" la procedura di concordato con riserva, come si desume dal combinato disposto degli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.Fall.
In tal caso, ai sensi dell’art. 161 co. 9 L.Fall., é esclusa per i due anni successivi, l’ammissibilità di “altra domanda ai sensi del medesimo sesto comma” (concordato con riserva), ferma restando, comunque, la proponibilità di una vera e propria domanda di concordato preventivo, completa di tutti i suoi elementi, ex art. 161 co. 1, 2 e 3 L.Fall. ( Pierluigi Ferrini ) (riproduzione riservata)
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