Tribunale di Siracusa – Concordato preventivo e divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.
Tribunale di Siracusa, 26 luglio 2013 – Est. Mangano.
Concordato preventivo – Art. 168 L.F. – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari – Inosservanza – Nullità degli atti – Concordato con riserva – Applicazione del divieto.
Concordato preventivo – Art. 168 L.F. – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari – Durata - Venir meno del divieto con la definitività del decreto di omologazione – Creditori anteriori alla procedura - Inattuabilità delle azioni esecutive fino all'esecuzione del concordato – Cessazione anticipata del divieto in ipotesi particolari.
Concordato preventivo – Art. 168 L.F. – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari – Esecuzione forzata pendente – Improcedibilità – Esclusione - Mero arresto temporaneo dell’esecuzione – Inosservanza – Nullità degli atti – Rilevabilità d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione.
Concordato preventivo – Art. 168 L.F. – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari – Pubblicazione del concordato preventivo nel registro delle imprese – Impedimento alla prosecuzione dell'azione esecutiva - Sospensione – Nullità degli ulteriori atti di impulso processuale.
L’art. 168 L.F., come modificato da ultimo dal d.l. 83/2012, pone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, sotto pena di nullità, successivamente alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per ammissione al concordato preventivo e fino alla sua omologazione e, quindi, trova applicazione per tutte le ipotesi di concordato preventivo, ivi compresa l’azione esecutiva iniziata o proseguita successivamente alla pubblicazione del ricorso per concordato con riserva (c.d. concordato in bianco) ex art. 161, comma 6, L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Dal tenore letterale dell’art. 168 L.F. si evince che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive venga meno nel momento in cui diventi definitivo il decreto di omologazione, ancorché sembra sostenibile che l’esercizio delle azioni esecutive da parte dei creditori anteriori alla procedura sia, in concreto, inattuabile fino all’esecuzione del concordato. In ogni caso, il predetto divieto cessa nel momento in cui la procedura non venga aperta o non giunga a termine per la revoca dell’ammissione, per mancata approvazione o per la mancata omologazione del concordato e non venga contestualmente dichiarato il fallimento (subordinatamente all’iniziativa dei creditori o del P.M.). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
L’art. 168 L.F. non comporta la improcedibilità dell'esecuzione ma unicamente la negazione temporanea del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che la sua inosservanza comporta la mera nullità degli atti, rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione e suscettibile di opposizione all’esecuzione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
A seguito della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo l’esecuzione pendente deve essere sospesa ex art. 168 L.F.: il giudice dell’esecuzione deve prendere atto della sussistenza di un fatto esterno al processo che impedisce la prosecuzione dell’azione esecutiva, adottando un provvedimento con cui dichiara l’arresto temporaneo dell’esecuzione in corso fino al momento in cui venga meno la causa giustificativa del divieto. In tal caso la procedura esecutiva resta sospesa per tutto il tempo in cui operi il divieto, poiché la nullità degli atti esecutivi non travolge quelli già compiuti, ma impedisce solo il compimento di ulteriori atti di impulso processuale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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