Corte di Cassazione – Privilegio del credito per prestazioni svolte da associato a studio professionale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/07/2013

Corte di Cassazione, Sezione I civ., 11 luglio 2013, n.17207 –  pres. Carnevale Corrado – rel. Cultrera Maria Rosaria.

 

Privilegio del professionista – Creditore inserito in un'associazione professionale – Riconoscimento - Condizioni

 

Studio professionale - Domanda di ammissione allo stato passivo – Personalità del rapporto professionale –  Presunzione di esclusione - Prova dello svolgimento delle prestazioni dal singolo professionista – Prelazione del credito – Ammissibilità.

  

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n.2 c.c., per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La proposizione della domanda d 'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento, una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio, e, in simile evenienza, non può precludere ex se il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. (Pierluigi Ferrini - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]