Tribunale di Ravenna - Pegno escusso da istituto di credito nei confronti di impresa ammessa al concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
25/10/2013

Tribunale di Ravenna 25 ottobre 2013 - - Est. Vicini.

  Pegno - Escussione in presenza di concordato preventivo – Condizioni di ammissibilità. 

 Poiché  l'art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, in deroga al divieto di cui all'articolo 168 L.F., riconosce questa facoltà anche nell’ipotesi di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, l’istituto di credito  può escutere il pegno che risulti da scrittura avente data certa anteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]