Tribunale di Ancona – Non definitività né provvisoria esecutività del decreto emesso dalla Corte d’Appello ex art. 183 l. fall.
Reclamo ex art. 183 l.f.
Tribunale di Ancona, 14 ottobre 2013 – Pres. Ragaglia, Rel. Betti.
Concordato preventivo – Revoca dell’ammissione ex art. 173 l.f. - Reclamo ex art. 183 l. fall. – Decreto della Corte d’Appello – Non definitività – Art. 741 c.p.c. –Applicabilità – Provvisoria esecutività - Insussistenza
Il decreto emesso dalla Corte d’Appello, in sede di reclamo ex art. 183 l. fall. contro il provvedimento del Tribunale che ex art. 173 l.f. ha revocato l’ammissione al concordato preventivo senza dichiarare il fallimento, non può ritenersi definitivo in presenza di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, né provvisoriamente esecutivo, poiché, al contrario di quanto stabilito dall’art. 180 l. fall. circa la provvisoria esecutorietà del decreto di omologazione pronunciato del Tribunale, l’art. 183 l. fall. nulla dispone con riferimento al provvedimento della Corte d’Appello. Ne consegue che, stante la natura eccezionale della norma di cui all’art. 180 l. fall. – che impedisce di estenderne l’applicazione al provvedimento ex art. 183 l. fall. – ed in mancanza di espressa disposizione analoga, va applicato al decreto della Corte d’Appello l’art. 741 c.p.c., in forza del quale i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di legge, senza che sia stato proposto reclamo. In pendenza dell’impugnazione, quindi, permangono tutti gli effetti dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, compresa la situazione di “spossessamento attenuato” del debitore e l’applicabilità dell’art. 167 l.f. e il Tribunale è legittimato a disporre la convocazione delle parti per l’apertura del procedimento di revoca dell’ammissione al concordato preventivo per circostanze, suscettibili di valutazione ex art. 173 l.f., verificatesi in un momento successivo all’impugnazione del decreto della Corte d’Appello. (Fiorenza Prada – Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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