Tribunale di Sondrio – Falcidiabilità del credito IVA nel concordato preventivo
Tribunale di Sondrio, 12 ottobre 2013 – Pres. rel. D’Aietti.
Concordato preventivo – Omologa del concordato – Poteri del giudice – Mero controllo di legittimità – Valutazione di merito sulla fattibilità economica – Spettanza esclusiva ai creditori.
Concordato preventivo – Natura derogatoria dell’art. 182 ter LF – Inapplicabilità al di fuori della transazione fiscale – Falcidia del credito IVA nel concordato preventivo – Legittimità.
In sede di omologa del concordato preventivo i poteri che residuano in capo all’organo giurisdizionale sono poteri di mero controllo di legittimità della procedura, non potendo il tribunale entrare nel merito della fattibilità economica della stessa, che è rimesso interamente alla valutazione dei creditori (si v. in tal senso, Cass., ss.uu., 23/1/2013, n. 1521). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Per la sua natura derogatoria rispetto ai principi generali, l’art. 182 ter LF non può applicarsi al di fuori della transazione fiscale. Pertanto, la dichiarata intangibilità dell’IVA nel concordato preventivo opera solo se il debitore esplicitamente voglia avvalersi della predetta transazione fiscale, ma diversamente la falcidia del credito IVA non è di ostacolo all’omologa del concordato (si v., però, contra Cass., 4/11/2011, nn. 22931 e 22932). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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Tribunale di Sondrio 12 ottobre 2013.pdf | 643.29 KB |