Tribunale di Milano – Domanda di concordato con riserva e autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori ex art. 182 quinquies, 4° co. l.f.
Tribunale di Milano, 21 dicembre 2012 – Pres. Lamanna, Est. D’Aquino.
Concordato preventivo – Tredicesima mensilità – Pagamento dei ratei maturati in costanza di domanda di concordato – Atto di ordinaria amministrazione – Autorizzazione giudiziale – Insussistenza.
Concordato preventivo – Concordato in continuità – Concordato con riserva – Art. 182quinquies – Pagamento dei crediti anteriori – Autorizzazione – Condizioni.
Concordato preventivo – Art. 160, 7° co. l.f. – Atti di straordinaria amministrazione – Urgenza.
Il pagamento della tredicesima mensilità, quanto ai ratei maturati in costanza di domanda di concordato ex art. 161, comma 6, LF costituisce atto di ordinaria amministrazione e, pertanto, non è soggetto ad autorizzazione giudiziale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla facoltà concessa al debitore dall’art. 182quinquies, 4° co., l.f. di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per la prestazione di beni o servizi, tale norma presuppone che sia stata presentata domanda di concordato con continuità aziendale. Non è sufficiente, pertanto, ai fini dell’applicabilità della disposizione e dell’accoglimento dell’istanza, né la mera prospettazione, nel ricorso per concordato preventivo “con riserva”, della possibilità di prevedere nel piano (non ancora depositato) la continuità aziendale, né l’attestazione del professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, 3° co., lett. d) l.f. circa la neutralità del pagamento rispetto alla sorte dei crediti concorsuali, ma è necessario il deposito del piano. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Ai fini di cui all’art. 161, 7° co. l.f. (che consente l’autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione urgenti) occorre avere riguardo agli atti di straordinaria amministrazione urgenti per l’impresa, non per i creditori. (Fattispecie nella quale l’urgenza dei creditori-lavoratori dipendenti non è stata ritenuta idonea a giustificare l’autorizzazione del pagamento della tredicesima mensilità). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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