Tribunale di Chieti – Concordato in continuità e non necessità di nominare un liquidatore giudiziale. Poteri di valutazione del tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo. Oggetto dell’indagine del commissario giudiziale.
Tribunale di Chieti, 15 ottobre 2013 – Pres. dott. Romandini, rel. dott. Valletta.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Liquidatore giudiziale – Necessità della nomina – Insussistenza.
Concordato preventivo – Omologa – Valutazione del Tribunale.
Concordato preventivo – Commissario giudiziale – Oggetto dell’indagine.
In assenza di una espressa previsione normativa, - l'art.186 bis l.fall. non contiene alcuna disciplina specifica relativa all'esecuzione del concordato in continuità aziendale - si ritiene che questo, anche quando abbia ad oggetto la liquidazione del patrimonio (purché non preveda la cessione dei beni ai creditori), non presupponga la nomina di un liquidatore giudiziale, ma che l'attività prosegua, anche relativamente alla liquidazione, in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale e del Giudice delegato, che devono vigilare affinché non siano compiute operazioni straordinarie non previste dal piano o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
In sede di omologazione del concordato preventivo, il tribunale deve verificare (oltre alla regolarità della procedura e alla osservanza delle norme inderogabili di legge) se l’accordo concordatario nel concreto maturato tra le parti sia sussumibile nel tipo negoziale predisposto dal legislatore. Se questo controllo non può estendersi a valutare la convenienza della proposta, tuttavia il tribunale deve verificare che i creditori abbiano avuto la dovuta informazione per un assenso (esplicito o implicito) consapevole e ciò anche con riferimento alla fattibilità del piano e con riferimento alle prospettive di concreta liquidazione nei tempi prospettati. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
L’indagine richiesta al commissario giudiziale, al fine di fornire ai creditori le informazioni necessarie ad esprimere consapevolmente il proprio voto in ordine all’approvazione del concordato (perché possano valutare consapevolmente se le prospettive di soddisfacimento siano maggiori in sede concordataria piuttosto che in sede fallimentare), non ha ad oggetto le vicissitudini economico-contabili che hanno dato origine allo stato di crisi, ma si deve concentrare nelle verifiche relative ai criteri gestionali che dovrebbero assicurare (nella continuità aziendale) attivo concordatario e nelle valutazioni delle poste addotte a voce attiva in esito ad attività liquidatorie. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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Tribunale di Chieti 15 ottobre 2013.pdf | 5.04 MB |