Corte d’Appello di Brescia – Concordato preventivo: legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione e intangibilità del debito IVA.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/09/2013

Corte d’Appello di Brescia, 13 settembre 2013 – Pres. dott. Bitonte, rel. dott.ssa Lendaro

 

Concordato preventivo – Omologazione – Opposizione – Legittimazione.

Concordato preventivo – Debito Iva – Falcidia – Impossibilità.

 

A norma dell’art. 180, 2° co., l.f., è legittimato all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo “qualunque interessato”, con la conseguenza che sussiste la legittimazione non solo di soggetti diversi dai creditori, ma altresì dei creditori non dissenzienti, cioè quei creditori che non hanno votato favorevolmente alla proposta perché non hanno preso parte all’adunanza per il voto o perché non convocati o perché non ammessi al voto o perché astenuti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’art. 182ter l.f., nella parte in cui dispone che la proposta può prevedere solo la dilazione del pagamento del debito IVA e non la sua falcidia, è norma di portata sostanziale applicabile per qualsiasi forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]