Corte d’Appello di Trento – E’ necessaria la pronuncia sul reclamo ex art. 22 l.f. anche se è stata proposta domanda di concordato “con riserva”.

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Data di riferimento: 
18/06/2013

Reclamo ex art. 22 l.f.

 

Corte d’Appello di Trento, 18 giugno 2013 – Pres. dott. Taglialatela, rel. dott. Erlicher.

 

Contemporanea pendenza di procedure – Ricorso per concordato preventivo “in bianco” – Reclamo ex art. 22 l.f. – Pronuncia sul reclamo - Necessità.

 

Ove, contestualmente, penda un reclamo ex art. 22 l.f., in grado di appello, avverso il decreto con il quale il tribunale ha respinto il ricorso per la dichiarazione di fallimento e sia stato depositato, avanti il tribunale, un ricorso per ammissione al concordato preventivo “con riserva”, si impone comunque una pronuncia sul reclamo, poiché deve essere esclusa la sospensione del procedimento prefallimentare in ragione dell’avvenuto deposito di una domanda di concordato con riserva, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra le procedure, benché sia ravvisabile una consequenzialità logica del fallimento rispetto al concordato. Il coordinamento tra le procedure (in caso di pendenza delle stesse avanti giudici diversi, ipotesi per la quale la legge non prevede un meccanismo di trattazione coordinata) si realizza nel senso che se la pronuncia sul reclamo conferma il rigetto dell'istanza di fallimento, non viene pregiudicata la possibilità per la debitrice di percorrere la soluzione concordataria, mentre in caso di accoglimento il carattere vincolante della decisione potrebbe essere temperato dal potere attribuito al tribunale, al quale siano rimessi gli atti per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 22, 4° co., l.f., di tenere conto della situazione sopravvenuta in modo da esercitare in quella sede il coordinamento fra le due procedure. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]