Corte di Cassazione – Reclamo avverso il decreto di omologazione o rigetto del concordato preventivo
Reclamo ex art. 183 l.f.
Corte di Cassazione, sez. I, 19 marzo 2012, n. 4304 – Pres. Fioretti, Est. Didone.
Concordato preventivo – Decreto di omologazione o di rigetto del concordato – Reclamo ex art. 183 LF – Interpretazione – Analogia con l’art. 18 LF – Impugnazione contestuale della sentenza di fallimento – Lettura costituzionalmente orientata – Termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
Il reclamo contro il decreto del tribunale che ha provveduto sull’omologazione del concordato preventivo (accordandola o negandola) ai sensi dell’art. 183 LF, nel testo introdotto dal d.lgs. 169/2007, in assenza di un termine espresso di legge, deve essere proposto davanti alla corte di appello in camera di consiglio entro trenta giorni. Tale soluzione si spiega con una lettura costituzionalmente orientata della norma citata, alla luce della circostanza che con lo stesso reclamo avverso il decreto di omologazione o rigetto del concordato possa essere impugnata la sentenza dichiarativa di fallimento e, pertanto, debba ritenersi applicabile il medesimo termine previsto dall’art. 18 LF. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione, 19 marzo 2012, n. 4304 .pdf | 110.09 KB |