Corte d’Appello di Napoli – Legittimazione al reclamo avverso la sentenza di fallimento; auto fallimento; rapporti con l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Napoli, 7 luglio 2013 – Pres. Frallicciardi, Est. Celentano.
Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Art. 18 LF – Legittimazione attiva – Debitore fallito – Sussistenza – Qualunque interessato – Sussistenza solo se titolare di un interesse concreto collegato a una situazione giuridica.
Auto fallimento ex art. 6 LF – Richiesta da parte del debitore del proprio fallimento – Mancato rispetto delle forme – Vizio di validità della sentenza di fallimento – Insussistenza – Mancata sottoscrizione del debitore – Eccezione.
Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese – Fallimento – Valutazione del giudice sull’idoneità dell’una o dell’altra procedura – Insussistenza – Accertamento dei requisiti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – Art. 2, d.lgs. 270/1999 – Sussistenza – Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria – Ammissibilità.
Il primo comma dell’art. 18 LF, nel testo attualmente vigente, prevede che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento possa essere proposto – oltre che dal debitore dichiarato fallito (salvo, verosimilmente, il caso in cui abbia chiesto la dichiarazione del proprio fallimento) – da qualunque interessato (come, d’altronde, era in precedenza stabilito per l’opposizione e per l’appello avverso detta sentenza previsti dal medesimo articolo nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 5/2006, e, rispettivamente, nel testo risultante da tali modifiche, poi ulteriormente modificato dal d.lgs. 169/2007), riconoscendo in concreto la legittimazione ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento non già a chiunque fosse titolare di un generico interesse economico o soltanto morale, bensì solo a soggetti titolari di situazioni giuridiche in qualche misura modificate o suscettibili di essere modificate, anche indirettamente, da tale dichiarazione e dalla contestuale apertura della procedura concorsuale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Il mancato rispetto delle forme previste dalla legge fallimentare per la richiesta da parte del debitore del proprio fallimento non costituisce un vizio tale da incidere sulla validità della sentenza con cui sia stata poi accolta tale richiesta, salvo il caso in cui si sostanzi nella mancata sottoscrizione della medesima richiesta da parte del debitore o di un suo procuratore. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Al giudice non è demandato di effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore idoneità della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese rispetto a quella fallimentare, con riferimento alla migliore soddisfazione dei plurimi, multiformi ed in taluni casi confliggenti interessi coinvolti nell’insolvenza, ma solo di accertare se il debitore aveva o meno, al momento della dichiarazione del suo fallimento, i requisiti soggettivi per la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria previsti dall’art. 2, d.lgs. 270/1999, posto che l’eventuale esito positivo di questo accertamento, giusto quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. citato, non comporterebbe la revoca del fallimento, ma soltanto – e solo una volta che sia passato in giudicato – la possibilità che questo fallimento sia convertito dal tribunale competente in amministrazione straordinaria, sussistendo le condizioni previste dall’art. 27 dello stesso d. lgs. citato. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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