Tribunale di Pesaro – Sospensione delle azioni esecutive individuali fino all’omologa del concordato preventivo
Tribunale di Pesaro, 26 settembre 2013 – Est. Gianni.
Concordato preventivo – Azioni esecutive individuali – Rapporti – Sospensione – Decreto di omologazione del concordato.
Nell’ipotesi di domanda per l’ammissione al concordato preventivo, a seguito della modifica dell’art. 168 LF intervenuta con il d.lgs. 169/2007, il blocco delle azioni esecutive perdura fino a che il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo. Conseguentemente, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare e/o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Tale divieto, che riguarda tutte le azioni esecutive individuali, deve intendersi effettivo e sostanziale, poiché la sua violazione va ad incidere direttamente sulla validità degli atti esecutivi eventualmente compiuti da creditori anteriori uti singuli. Peraltro, la sospensione del procedimento non intacca l’integrità del patrimonio della società debitrice esecutata e la sospensione non viola la par condicio creditorum. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Pesaro 26 settembre 2013.pdf | 2.76 MB |