Tribunale di Pesaro – Sospensione delle azioni esecutive individuali fino all’omologa del concordato preventivo

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/09/2013

Tribunale di Pesaro, 26 settembre 2013 – Est. Gianni.

 

 

Concordato preventivo – Azioni esecutive individuali – Rapporti – Sospensione – Decreto di omologazione del concordato.

 

 

Nell’ipotesi di domanda per l’ammissione al concordato preventivo, a seguito della modifica dell’art. 168 LF intervenuta con il d.lgs. 169/2007, il blocco delle azioni esecutive perdura fino a che il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo. Conseguentemente, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare e/o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Tale divieto, che riguarda tutte le azioni esecutive individuali, deve intendersi effettivo e sostanziale, poiché la sua violazione va ad incidere direttamente sulla validità degli atti esecutivi eventualmente compiuti da creditori anteriori uti singuli. Peraltro, la sospensione del procedimento non intacca l’integrità del patrimonio della società debitrice esecutata e la sospensione non viola la par condicio creditorum. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Pesaro 26 settembre 2013.pdf2.76 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]