Tribunale di Benevento – Controllo del tribunale nel concordato preventivo
Tribunale di Benevento, 29 agosto 2013 – Pres. rel. Monteleone.
Concordato preventivo con riserva – Domanda di ammissione – Presentazione della proposta e del piano – Controllo del tribunale – Retrodatazione degli effetti dell’ammissione al concordato – Controllo non meramente formale – Controllo di legittimità.
Concordato preventivo con riserva – Controllo del tribunale – Retrodatazione degli effetti dell’ammissione al concordato – Controllo non meramente formale – Controllo di legittimità – Competenza – Deposito dei bilanci e dell’elenco dei creditori – Adempimento di cui all’art. 152, comma 2, LF – Requisito soggettivo ed oggettivo.
Concordato preventivo – Oggetto – Soggetto giuridico di diritto privato – Società a partecipazione totalmente pubblica – Natura privatistica – Sussistenza del requisito.
Concordato preventivo – Nomina del commissario giudiziale – Organo collegiale – Ammissibilità.
La nuova formulazione dell’art. 161, comma 6, LF distingue tra momento di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e momento di presentazione della proposta e del piano, operando una separazione e un distinguo tra l’aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e l’aspetto negoziale (il piano di risanamento e il programma ai creditori). L’operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall’altro, presuppone che il tribunale verifichi l’esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso, bensì la stessa legittimazione del proponente, attraverso una verifica dell’ammissione alla procedura, per quanto attiene a tutti gli aspetti di legittimità del ricorso, al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto con cui concede il termine per il deposito della proposta e del piano. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
In ragione della retrodatazione degli effetti dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo alla fase di presentazione di un ricorso in assenza di un piano, si rende necessario – anche al fine di evitare strumentalizzazioni e abusi – che il tribunale eserciti un controllo non solo formale della regolarità del ricorso, bensì diretto alla verifica della legittimità della procedura. A tal fine il tribunale è chiamato a verificare: la sua competenza; che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori; che sia posto in essere l’adempimento di cui all’art. 152, comma 2, LF; la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi; che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo di fallibilità di “soggetto giuridico di diritto privato”, qualora la società – pur partecipata totalmente da un comune ed operando prevalentemente in un settore di interesse pubblico – sia regolata da una disciplina conforme a quella codicistica prevista per le società di capitali e, in particolare, qualora le sue regole di funzionamento non alterino la funzione dello schema societario privatistico, nonché se il modello operativo della società non preveda penetranti controlli, preventive valutazioni o pareri sulle decisioni da parte dell’ente pubblico che la partecipa, né altre modalità di intervento da parte della p.a. che possano costituire elementi sintomatici per qualificare la ricorrente come società cd. in house. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Sebbene l’art. 161, comma 6, LF faccia esplicito riferimento alla nomina sic et simpliciter di un commissario giudiziale, tale norma non esclude affatto, né esplicitamente né per implicito l’insediamento di un organo avente struttura collegiale, la cui designazione deve quindi reputarsi non estranea al dettato normativo e comunque da esso estensivamente desumibile in via logico-interpretativa. Del resto, anche qualora si reputasse ricorrente una lacuna su tale punto (nella parte in cui il testo normativo non contempla espressamente la possibilità di nomina di un organo collegiale), sarebbe certamente consentita sia l’applicazione in via di interpretazione sistematica delle tante norme positive che in via generale prevedono la possibilità per il giudice di avvalersi del contributo e dell’attività di organi tecnici collegiali, sia in via ancor più prossima l’applicazione analogica delle disposizioni relative alle altre procedure concorsuali previste dall’ordinamento che consentono esplicitamente la designazione di un organo collegiale. Più precisamente, ben potrebbe essere mutuata su tale aspetto la disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa (art. 168 LF), dichiarazione dello stato di insolvenza ex lege (artt. 8 e 15, l. 270/1999) e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 38, l. 270/1999). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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