Tribunale di Padova - Gli atti di distrazione dell'attivo sono rilevanti per la revoca del concordato solo se occultati ai creditori chiamati al voto.

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Data di riferimento: 
30/05/2013

Tribunale Padova 30 maggio 2013 - Pres. Caterina Santinello - Est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Atti di frode - Procedimento di revoca ex articolo 173 L.F. - Esposizione di passività insussistenti - Distrazione dell'attivo - Occultamento - Alterazione della formazione della volontà dei creditori.Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex art. 173 L.F. - Atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione - Occultamento ai creditori chiamati al voto - Rilevanza.

L'esposizione di passività insussistenti, se da un lato non produce una distrazione dell'attivo, dall'altro è comunque idonea ad alterare la formazione della volontà dei creditori, in quanto l'aumento fittizio del passivo li induce a ritenere del tutto svantaggiosa qualsiasi alternativa alla proposta di concordato e quindi ad alterare il percorso logico che conduce alla determinazione di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)Gli atti di frode di cui all'articolo 173 L.F. non sono gli interventi sul patrimonio del debitore, ma solo l’attività di questi che nel proporre il concordato occulti tali interventi in modo tale da alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore ed influenzando, quindi, il loro giudizio. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata) 

Segnalazione del Dott. Filippo Lo Presti

 

 (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

                                                   

 

 

 

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