T. Catania - Concordato con riserva e sospensione feriale dei termini.

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Data di riferimento: 
25/07/2013

Tribunale Catania 25 luglio 2013 - Pres. Clara Castro - Est. Fichera.

 

Concordato preventivo con riserva - Termine concesso dal tribunale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.

 

Il termine di giorni 60 accordato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. è soggetto alla sospensione feriale. Ai sensi dell’art. 36-bis l.fall., nell’ambito della legge fallimentare riformata, non sono, infatti, soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex art. 26 e 36 e, nell'ambito del concordato preventivo, la corte di cassazione ha già ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini a quelli previsti dall’art. 181 L.F. in ragione della natura eccezionale delle deroghe a tale principio che, nell’ambito della materia concorsuale, sono limitate ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]