C. App. Genova – Ammissibilità della falcidia dell’IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale. Potere di riesame del Tribunale dei requisiti di ammissibilità della proposta.
Corte d’Appello di Genova, 27 luglio 2013 – Pres. Bonavia, Rel. Caiazzo.
Concordato preventivo – IVA – Falcidia – Assenza di transazione fiscale – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Riesame del Tribunale – Requisiti della proposta – Giudicato interno – Insussistenza.
E’ possibile che una proposta di concordato preventivo, che non contenga una transazione fiscale ai sensi dell’art. 182ter l.f., preveda la falcidia dell’IVA: la previsione di cui all’art. 182ter l.f., secondo cui, con riferimento all’IVA, è consentita solamente la dilazione e non la falcidia, non è, infatti, applicabile nel caso in cui il debitore, in sede di concordato preventivo, non proponga una transazione fiscale. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
In mancanza di un’espressa previsione legislativa che precluda al tribunale il riesame, in sede di omologazione, dei requisiti di ammissibilità della proposta di concordato, non si può parlare di giudicato interno, considerato anche che, se fosse precluso al tribunale tale riesame, sarebbe impedito ai creditori che intervengono solo dopo l’ammissione del concordato di reagire alla lesione dei propri interessi, derivanti da errori, omissioni o violazioni di legge ascrivibili al debitore nella formulazione della proposta. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti
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