Corte di Cassazione – Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, legittimazione del liquidatore sociale.

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Data di riferimento: 
11/07/2013

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2013, n. 17208 – Pres. Rordorf, Rel. Ceccherini. 

Fallimento – Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione – Art. 10 l. fall. – Dichiarazione di fallimento – Liquidatore sociale – Legittimato al contraddittorio – Art. 18 l. fall. – Può proporre reclamo. 

In materia di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché anche se tale cancellazione comporta l’estinzione della società, ex art. 2495, co. 2, c.c., è comunque possibile che la società sia dichiarata fallita, entro un anno dalla cancellazione, qualora l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, ex art. 10, co. 1, l. fall. e tale procedimento deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore. Il liquidatore stesso, inoltre, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, tenuto conto che, in linea generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile da qualunque interessato, ai sensi dell’art. 18 l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]