Tribunale di Pescara - Concordato con riserva e sospensione feriale dei termini; proroga del termine per il deposito del piano e giustificati motivi.

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Data di riferimento: 
07/05/2013

Tribunale Pescara 07 maggio 2013 - Pres. Bozza - Est. Zaccagnini.

Concordato con riserva - Proroga del termine per il deposito del piano - Giustificati motivi.Concordato con riserva - Termine per il deposito del piano - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.

La disposizione di cui all'articolo 161, comma 10, L.F. prescrive che i motivi dedotti a sostegno della richiesta di proroga del termine concesso ai sensi del sesto comma non debbano essere "gravi" ma "giustificati"; il tribunale potrà, quindi, limitarsi a verificare la plausibilità dei motivi addotti e l'idoneità di essi a giustificare l'assegnazione di ulteriore termine di proroga in relazione agli adempimenti richiesti dalla legge ed alle difficoltà del caso concreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)Il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito del piano e della documentazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]