Tribunale di Vicenza - Sospensione dei contratti pendenti nel preconcordato e inapplicabilità ai contratti di mutuo e di anticipazione bancaria.

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Data di riferimento: 
25/06/2013

Tribunale Vicenza 25 giugno 2013 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo con riserva – Contratti pendenti – Scioglimento – Esclusione – Sospensione – Ammissibilità – Anticipazione bancaria e Mutuo – Inapplicabilità.

La norma di cui all’art. 169bis l.f. si applica al preconcordato solo per la parte in cui prevede la sospensione dei contratti pendenti, che non ha effetti definitivi. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)La norma è inapplicabile ai contratti di mutuo e anticipazione bancaria, mancando la reciprocità sinallagmatica delle prestazioni ineseguite. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata) 

 

 (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

                                                   

 

 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]