Corte di Cassazione a sezioni unite – Il fallimento delle società cessate: effetti processuali della cancellazione dal registro delle imprese.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/03/2013

 

Cassazione civile, sez. un. 12/03/2013 n. 6071 - Dott. Preden Roberto - Primo Presidente f.f. - Dott. Rordorf Renato - rel. Presidente Sez.  

 

Fallimento – Dichiarazione – Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese – Termine dell’anno – Effetti processuali. 

 

La possibilità, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi di impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava. Trattasi di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non è possibile trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

(Nota alla sentenza di "Giovanni La Croce" in "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 7/2013 - p. 837 - IPSOA - Milano.)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]