Tribunale di Aosta - Concordato con riserva e improcedibilità delle azioni esecutive pendenti.

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Data di riferimento: 
16/04/2013

Tribunale Aosta 16 aprile 2013 - - Est. De Filippo.

Concordato preventivo con riserva - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari - Decorrenza dalla pubblicazione nel registro delle imprese - Improcedibilità del procedimento esecutivo pendente.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva ha inizio con la pubblicazione nel registro delle imprese. Conseguentemente, l'eventuale procedimento di espropriazione forzata pendente deve essere dal giudice dell'esecuzione dichiarato improcedibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe de Filippo 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]