Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo e natura inderogabile della norma che prevede il pagamento integrale dell'Iva.

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Data di riferimento: 
18/04/2013

Tribunale Vicenza 18 aprile 2013 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Debito per IVA – Obbligo di pagamento integrale – Sussistenza – Ordine pubblico economico internazionale – Transazione fiscale – Irrilevanza.

 

 

Il debito per IVA va sempre pagato per intero nel concordato preventivo, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, atteso che la norma che lo prevede va considerata di natura inderogabile, come è confermato dalla disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e ciò anche con finanza di terzi, posto che il pagamento al 100% dell’IVA deve integrare una previsione del piano concordatario, restando perciò indifferente alla provenienza della finanza occorrente. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata) 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]