Corte di Cassazione – Notifica del ricorso e del decreto ex art. 15 L. Fall.: principio del contraddittorio e diritto di difesa.

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Data di riferimento: 
30/05/2013

Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2013, n. 13657 – Pres. Rordorf, Rel. Di Virgilio.

Istruttoria prefallimentare – Ricorso ex art. 6 l. fall. – Decreto ex art. 15 l. fall. – Omessa o ritardata notifica – Rispetto del principio del contraddittorio.

Istruttoria prefallimentare – Notifica ex art. 15 l. fall. – – Irreperibilità del debitore.

Istruttoria prefallimentare – Notifica ex art. 15. l. fall. – Termine di quindici giorni – Mancato rispetto – Mancata abbreviazione – Violazione del diritto di difesa – Nullità – Partecipazione del debitore all’udienza.

L’omessa notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione ex art. 15 l. fall., ovvero il mancato rispetto del termine fissato per la notifica stessa, pur non comportando la nullità del ricorso – già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria – implicano comunque la necessità di assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, che può realizzarsi, o mediante l’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice ex art. 162, co. 1, c.p.c., ovvero tramite rinnovazione della stessa eseguita spontaneamente dalla parte, oppure ancora con la costituzione spontanea del resistente, venendo in tutti questi casi raggiunto lo scopo, che è quello di portare il resistente medesimo a conoscenza del ricorso contro di esso proposto, assicurando così la regolarità del contraddittorio. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

La procedimentalizzazione dell’attività di trattazione ed istruttoria impone di ritenere che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15 l. fall. costituisca la regola, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile, salvo quanto consentito dal comma quinto del medesimo articolo, che consente al Presidente del Tribunale di disporre che ricorso e decreto siano portati a conoscenza dell’imprenditore con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Il mancato rispetto del termine di quindici giorni, che deve intercorrere, ai sensi dell’art. 15 l. fall., tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza, e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma ciò non significa che determinino la nullità del decreto di convocazione, qualora il debitore abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in considerazione del minor tempo disponibile. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]