Tribunale di Udine – Presupposti di revocabilità dell’atto di assegnazione della casa familiare in sede di separazione fra i coniugi.
Tribunale di Udine, 27 giugno 2013, dott. Gianfranco Pellizzoni.
Assegnazione della casa familiare ex art. 155 quater primo comma c.c. – Revocabilità: presupposti. – Atto a titolo gratuito – Art. 67 l.f.
Gli atti suscettibili di azione revocatoria, anche fallimentare ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. devono avere un contenuto di disposizione patrimoniale, vale a dire devono comportare l’uscita del bene ( anche parziale) o del credito dal patrimonio del debitore ed è quindi escluso che vi rientrano atti come l’assegnazione della casa familiare a mente dell’art. 155 quater primo comma c.c. che non hanno contenuto patrimoniale, ma sono espressione di un dovere imposto dalla legge ai genitori nei confronti dei figli attinente al mantenimento, istruzione e educazione della prole. (Francesco Gabassi. Riproduzione riservata)
L’atto di assegnazione della casa familiare a mente dell’art. 155 quater primo comma è revocabile solo nel caso in cui abbia costituito un diritto di abitazione perpetuo a favore del coniuge non fallito, andando a sostituire in tutto o in parte l’obbligo di mantenimento, eventualmente anche in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, a regolamentazione esclusiva delle condizioni patrimoniali della separazione e dei rapporti fra i coniugi, e non nel caso in cui l’assegnazione della casa familiare sia chiaramente connessa con l’interesse del minore che continua a risiedervi insieme alla madre affidataria. In quest’ultima ipotesi la curatela fallimentare – a prescindere dai termini delle azioni revocatorie – può sempre chiedere - ove cessino le condizioni previste dall’art. 155 quater cod. civ. - di procedere alla divisione dell’immobile, previo accertamento della sopravvenuta inopponibilità ai terzi anche eventuali futuri acquirenti dello stesso del provvedimento di assegnazione debitamente trascritto. (Francesco Gabassi. Riproduzione riservata)
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