Corte di Cassazione – Legittimazione al contraddittorio del liquidatore sociale – Validità della notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c.

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Data di riferimento: 
06/06/2013

Reclamo ex art. 18 l.f.

Cassazione civile, Sez. I, 6 giugno 2013 n. 14338 – Pres. U. Vitrone - Rel. R.M. Di Virgilio.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Cancellazione società di capitali dal registro delle imprese – Estinzione della società – Stato di insolvenza – Anteriorità – Contraddittorio – Liquidatore sociale.

Persone giuridiche – Notificazione – Art. 139 c.p.c. – Nullità della notifica – Luogo di residenza – Visura camerale – Risultanze anagrafiche – Prova contraria – Vincolo familiare – Pubblicità.

Persone giuridiche – Notificazione – Validità – Luogo di residenza del rappresentante dell’ente – Presunzione – Prova contraria – Vincolo familiare.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell’art. 10 L. Fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 L. Fall., da parte di chiunque vi abbia interesse. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

  Ai sensi dell’art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la notificazione di un atto alle persone giuridiche può essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., "alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., l'ordine dei luoghi indicati ai commi 1 e 6 è in successione preferenziale, pertanto, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla se la residenza non è ignota. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 Il “luogo di residenza” valido per la notifica è quello della residenza effettiva della persona fisica che rappresenta l’ente, rivestendo le risultanze anagrafiche e l’indicazione rinvenibile nella visura camerale mero valore presuntivo e potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio.(Nel caso di specie il creditore, dopo la notifica del ricorso per fallimento e del pedissequo decreto di fissazione d’udienza presso la sede della società, che era risultata chiusa, aveva proceduto alla notificazione presso la residenza del liquidatore, come risultante dalla visura camerale, a mani della madre dello stesso). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]