Corte di Cassazione – Domande tardive di credito. Privilegio del credito delle associazioni sindacali per contributi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/04/2013

Cassazione Civile, Sez. I, 17 aprile 2013 n. 9325 - Pres. G. Salmé - Rel. R.M. Di Virgilio

Stato passivo - Opposizione - Domande tardive di credito - Giudizio ordinario di cognizione - Impugnazioni - Riduzione dei termini.

Cessione di credito - Associazione sindacale - Contributi dei lavoratori dipendenti - Prelievo su retribuzione - Fallimento datore di lavoro - Privilegi.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, anziché corrispondere direttamente la quota sindacale, adempia alla sua obbligazione di pagamento verso l'associazione non percependo una parte della retribuzione che, su incarico del lavoratore stesso, viene versata dal datore di lavoro al sindacato, tale parte della retribuzione è ceduta all'associazione sindacale con i privilegi da cui è assistita, ex art. 1263 c.c., comma 1, c.c.. Ne discende che, in quest'ipotesi, il credito dell'associazione sindacale dev'essere ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata.1

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: