T. Milano - Conc. prev.e obbligo di pagam. integrale Iva e ritenute in caso di incapienza del patrimonio del debitore.
Tribunale Milano 29 maggio 2013 - - .
Concordato preventivo - Obbligo di pagamento integrale di Iva e ritenute - Incapienza del patrimonio del debitore - Inammissibilità del concordato.
Concordato preventivo - Pagamento integrale di Iva e ritenute - Conseguente obbligo di pagamento integrale dei crediti con privilegio potiore - Esclusione.
La proposta di concordato preventivo deve necessariamente prevedere il pagamento integrale dei crediti relativi ad iva e ritenute e ciò anche quando nel patrimonio del debitore mancano i beni sui quali insiste il privilegio che li assiste. Da ciò consegue che qualora il patrimonio del debitore non permetta il pagamento di tali crediti, il concordato sarà possibile solo mediante l'apporto di beni di terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La norma che nel concordato preventivo impone il pagamento integrale di iva e ritenute anche quando nel patrimonio del debitore mancano i beni sui quali insiste il privilegio che assiste detti crediti non comporta che debbano essere pagati integralmente anche i crediti con privilegi di grado potiore, potendo per questi ultimi essere offerto il pagamento nei limiti di capienza del patrimonio mobiliare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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