Corte di Cassazione (4554/12) – Configurabilità dell’ammissione tardiva al passivo degli interessi già maturati alla data del fallimento

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Data di riferimento: 
22/03/2012

Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554 - Pres. Rovelli, Rel. De Chiara.

Fallimento - Stato passivo - Estensione del giudicato al deducibile - Ammissione al passivo del credito per capitale - Ammissione tardiva degli interessi legali - Credito autonomo - Azionabilità separata - Ammissibilità.

L'estensione del giudicato al deducibile, se si giustifica con riguardo al diritto sostanziale oggetto del giudicato stesso (che non può essere rimesso in discussione dopo la sua formazione), non ha giustificazione ove si tratti di diritto distinto da quello cui il giudicato si riferisce. E il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato. Ne consegue che l'ammissione tardiva al passivo fallimentare degli interessi già maturati alla data del fallimento non è preclusa dalla già avvenuta richiesta ed ammissione dello stesso credito per il solo capitale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]