Corte di Cassazione – Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. per compenso professionale dell’avvocato.

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Data di riferimento: 
13/05/2011

Cassazione Civile, Sez. I, 13 maggio 2011 n. 10658 - Pres. L.A. Rovelli - Rel. M.R. Cultrera.

Stato passivo - Credito professionale dell'avvocato - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Reqisito temporale - Onorari - Valutazione unitaria dell'attività.

Ai fini del riconoscimento del privilegio generale che assiste il credito per compenso spettante all'avvocato, con riguardo al requisito temporale degli ultimi due anni stabilito dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., per la determinazione degli onorari occorre procedere ad una valutazione unitaria dell'attività prestata al momento della domanda, comprendendovi anche le prestazioni svolte oltre il biennio purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione dello stesso incarico. La considerazione unitaria ed inscindibile dell'attività cui inerisce il credito dell'avvocato, ai fini in esame, è circoscritta al solo onorario e non si estende ai diritti, che vanno liquidati secondo la tariffa vigente al momento del compimento delle singole prestazioni. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]