Trib. di Benevento - Compiti del professionista attestatore in ordine a veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano.

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Data di riferimento: 
23/04/2013

Tribunale Benevento 23 aprile 2013 - - Pres., est. Monteleone.

Concordato preventivo - Attestazione di veridicità dei dati aziendali - Natura del giudizio del professionista - Accertamento e attestazione della effettiva realtà dei dati - Necessità - Semplice dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili - Inadeguatezza.

Concordato preventivo - Veridicità dei dati aziendali - Rappresentazione veritiera e corretta ex articolo 2423 c.c. - Corrispondenza al vero - Compiti del professionista attestatore - Verifica dei singoli elementi contabili ed extra contabili del piano - Rilevanza di crediti, capitale circolante e profili di rischio.

Concordato preventivo - Controllo del professionista attestatore sulla fattibilità del piano - Rilevanza delle caratteristiche del piano - Piano liquidatorio - Accertamento dell'appartenenza al debitore dei beni e dei cespiti e della loro libera disponibilità - Esistenza dei crediti e delle giacenze di magazzino - Necessità.

Concordato preventivo - Attestazione della veridicità dei dati - Verifica della reale consistenza del patrimonio dell'azienda - Accertamento delle varie componenti e loro valorizzazione - Relazione di stima - Accertamento della esigibilità dei crediti e del valore delle partecipazioni - Criterio di prudenza - Valutazione delle passività - Modalità.

Nel concordato preventivo, con specifico riguardo all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell'attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, tale giudizio comporta che il professionista accerti e attesti che i dati in questione siano "effettivamente reali" (cfr. in tal senso Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012, in Redazione Giuffrè, 2012; nonché Tribunale Mantova, 28 maggio 2012, in www.ilcaso.it, doc. 7257/2012, secondo cui "Il giudizio dell'attestatore di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimoni, esaminando e vagliando i dati che lo compongono..."). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il concetto di "veridicità" dei dati aziendali di cui all'articolo 161, comma 3, L.F. deve essere ricondotto a quello di "rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 c.c., e deve, quindi, essere inteso in termini di "corrispondenza al vero". In questa prospettiva, il professionista attestatore è tenuto ad esaminare e verificare i singoli elementi contabili ed extracontabili su cui il piano concordatario si fonda, vale a dire tutti i dati di natura contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano, con la precisazione che particolare attenzione l'attestatore deve prestare agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (ad esempio, crediti rilevanti), alle componenti del capitale circolante che generano flussi di cassa (ad esempio, scorte, crediti, debiti, ecc.), ed agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (ad esempio, avviamenti di assets da dismettere, fondi di rischio ed oneri). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La tipologia del controllo del professionista che attesta la fattibilità del piano di concordato preventivo non può prescindere dalle caratteristiche del piano stesso. Così, ad esempio, in un piano di tipo liquidatorio, il professionista dovrà accertare e attestare l'appartenenza al debitore dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, la effettiva esistenza e la corretta valutazione dei crediti commerciali, la effettiva presenza di giacenze di magazzino e la concreta possibilità di collocazione sul mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati di cui all'articolo 161, comma 3, L.F., il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, ecc.) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e "concretamente esigibili", in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con "criterio di prudenza" ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

 (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]