Consiglio di Stato – Fallimento del mandatario in un raggruppamento temporaneo di imprese
Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2012, n. 6446 - Pres. Trotta, Est. Forlenza.
Contratti della Pubblica amministrazione - Raggruppamento temporaneo di imprese - Aggiudicazione della gara - Rinuncia da parte della mandataria di A.T.I. - Annullamento dell'aggiudicazione - Fallimento del mandatario - Possibilità di prosecuzione del rapporto.
L'aggiudicazione di un lavoro pubblico, ove intervenuta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, si intende disposta in favore della sua composizione così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37, comma 9, d.lgs. 163/2006). Pertanto, una mutazione di tale composizione - fatte salve le ipotesi di fallimento del mandante e del mandatario o, se si tratta di imprenditore individuale, morte, interdizione o inabilitazione, nonché le ipotesi previste dalla normativa antimafia, ai sensi dei commi 18 e 19 del medesimo articolo 37 - comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in R.T.I. (art. 37, comma 10). Infatti, sia nel raggruppamento verticale sia in quello orizzontale, vige il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti, per cui ciascuno dei concorrenti deve effettuare i lavori ad esso spettanti e non ammettersi una novazione soggettiva, poiché implicherebbe una mutazione di quanto dichiarato e valutato in sede di gara. Le eccezioni previste ai commi 18 e 19, di cui si è detto, sono ammissibili in quanto riguardano motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della stessa. Pertanto, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, non è ammissibile alcuna modifica della composizione del raggruppamento affidatario. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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