Corte di Cassazione – Credito tributario e pagamento dell’aggio all’esattore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/03/2013

Corte di Cassazione, sez.I, 15/03/2013 n. 6646 - dott. Rordorf Renato Presidente - dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere

Cartella esattoriale - Ruolo - Aggio dell'esattore - Attività di riscossione - Fallimento - Insinuazione al passivo - Inammissibilità del credito per aggio.

L'aggio, che compete all'esattore sulle somme riscosse in virtù dello svolgimento dell'attività di riscossione e di eventuale esecuzione del credito tributario, deve essere ammesso al passivo del fallimento, solo quando l'attività di esazione sia stata iniziata prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la notifica della sola cartella di pagamento. Nel caso invece in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo tale dichiarazione l'aggio non riveste natura concorsuale e rimane a carico dell'amministrazione finanziaria. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte di Cassazione 15 marzo 2013 n. 6646.pdf114.29 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]