Tribunale di Udine – Ragioni di inammissibilità della proposta di concordato preventivo con cessione di beni.

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Data di riferimento: 
06/02/2013

Tribunale di Udine, 06 febbraio 2013 - dott. Alessandra Bottan Griselli, Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni, Relatore

Concordato preventivo - Cessione di beni - Proposta di acquisto dell'azienda - Pagamento dilazionato - Creditori privilegiati - Creditori chirografari - Percentuale di soddisfacimento - Indicazione tempi di realizzo - Interessi compensativi - Attestazione dell'esperto - Esame fattibilità del piano - Controlli incrociati - Completezza

Nel concordato preventivo con cessione di beni, la proposta concordataria deve essere rigettata qualora non preveda il pagamento immediato, al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, dei creditori privilegiati; può essere tuttavia ritenuto ammissibile il pagamento dilazionato di tali creditori ove sia prevista la corresponsione agli stessi degli interessi compensativi ovvero quando essi vengano chiamati a votare sulla dilazione - se quest'ultima sia superiore a quella normalmente occorrente nell'esecuzione forzata o nella liquidazione fallimentare per la realizzazione dell'attivo. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Si ritiene non congruamente e sufficientemente motivato, in merito alla fattibilità del piano di ristrutturazione proposto, il giudizio dell'esperto che non valuti concretamente l'effettiva capacità della società promissaria acquirente di dare adempimento alla proposta di acquisto dell'azienda. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Il tribunale è tenuto a valutare non solo la regolarità formale della domanda ma anche la completezza della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza concordataria e la ragionevolezza/completezza della relazione dell'esperto attestatore. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

L'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali non può limitarsi ad affermare di aver effettuato i dovuti controlli contabili, non potendo risolversi in un mero "atto di fede sui dati aziendali"; detta attestazione deve infatti comprendere le motivazioni sostanziali ed oggettive dell'attestazione di veridicità di tali elementi, con un'analisi puntuale e critica di tutti i dati aziendali ed extra aziendali, con verifica della corrispondenza sostanziale delle varie poste contabili, mediante un esame incrociato delle esposizioni debitorie, attraverso il riscontro della documentazione in possesso dell'impresa debitrice con i documenti provenienti dagli stessi creditori, sì da porre questi ultimi nella condizione di esprimere un giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano. Particolare attenzione deve essere peraltro prestata dall'attestatore laddove la proposta d'acquisto, su cui si basa il concordato, non solo non sia irrevocabile ma sia sospensivamente condizionata alla concessione di un finanziamento da parte del sistema creditizio. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

La domanda concordataria risulta inammissibile altresì quando manchi completamente una qualsiasi indicazione dei tempi presumibili di realizzo dell'attivo; tale informazione, infatti, assieme alla precisazione della percentuale di pagamento offerta, pur non rientrando direttamente tra gli obblighi assunti dal debitore, serve a rendere determinata ed intelligibile la proposta. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]