Tribunale di Milano - Accordi di ristrutturazione ed irrevocabilità delle garanzie.
Tribunale Milano 02 marzo 2013 - - Pres., est. Vitiello.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Completa inefficacia rispetto a tutti i soggetti estranei.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - L'esclusione dalla revocabilità comprende anche la revocatoria ordinaria.
Quello previsto dall'art. 182 bis l.f. è un istituto ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali, un procedimento che "veste" (dall'esterno) un "momento" di natura negoziale, assicurando a quest'ultimo determinati effetti giuridici che, in mancanza di omologazione, non potrebbero determinarsi. Poiché gli accordi integrano un "momento" negoziale, qualificato da un procedimento inteso a garantire all'autonomia contrattuale di debitore e creditori aderenti determinati effetti, ne consegue la completa inefficacia degli stessi rispetto a tutti i soggetti estranei. Tale conclusione è peraltro conforme al principio generale per cui il contratto vincola soltanto le sue parti, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 1372, comma 2 c.c.). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)
L'omologazione di un accordo di ristrutturazione esclude la revocabilità degli atti costitutivi delle garanzie, che si presentano quali atti esecutivi degli accordi, e che negli accordi sono espressamente richiamati. L'esclusione dalla revocabilità comprende anche la revocatoria ordinaria, per ragioni di corretta interpretazione (sistematica) della norma esonerativa e per la considerazione che, in ogni caso, della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. non sarebbe configurabile il consilium fraudis, essendo gli accordi funzionali alla liberazione di risorse necessarie per il pagamento integrale dei creditori estranei. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti - Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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