Corte di Cassazione – Prededucibilità delle spese di bonifica di siti contaminati.
Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705 - Pres. Salmè, Rel. Didone.
Fallimento - D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 10 - Credito per spese di bonifica - Prededucibile - Art. 111 L. Fall. - Collegamento occasionale o funzionale - Scopi della procedura - Interessi della massa.
In materia ambientale, chi subentra nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato (nella specie immobile sul quale era svolta attività produttiva poi risultata gravemente contaminatoria), ma non è responsabile della violazione, subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ed è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare che le spese sostenute per detti interventi realizzati eventualmente d'ufficio dal Comune o dalla Regione qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili siano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, privilegio esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. La bonifica del sito effettuata dal commissario consente di escludere che gli immobili acquisiti alla massa vengano alienati - in sede di liquidazione dell'attivo - gravati da tale onere reale, rendendo prededucibile il "credito da bonifica" Infatti il credito per le spese di bonifica di un sito contaminato si qualifica come prededucibile, purché tali costi avvantaggino gli immobili acquisiti alla massa. Infatti, ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, menzionato dall'art. 111 L. Fall., va inteso non solo con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e risponda, dunque, agli scopi della procedura medesima, in quanto utile alla gestione fallimentare. Ed invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio, volto a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (Fiorenza Prada e Anna Serafini - Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione, Sez. I, 07 marzo 2013 n. 5705.pdf | 242.91 KB |